Sala Stampa

I comunicati

Voto all’estero: ritardo incostituzionale
Ciampi potrebbe sciogliere le Camere


di Dom Serafini

La scossa sismica é stata annunciata da Mario Baccini, ministro della Funzione Pubblica per conto dell’UDC quando ha chiesto in un’intervista perché in Italia non ci si può candidare per il voto all’estero. A parte la considerazione che in Italia ci sono a disposizione 618 seggi alla Camera e 307 al Senato, contro i 12 e 8 rispettivamente per l’estero; per i 3,5 milioni di elettori italiani all’estero (il 7% degli italiani totali), i seggi dovrebbero essere 44 alla Camera e 22 al Senato.  
La scossa é arrivata quando la Commissione Affari Costituzionali del Senato si é mostrata perplessa sull’applicazione delle normative costituzionali (articoli 48, 56 e 57) approvate in entrambi i rami del Parlamento quasi all’unanimità. Queste tre leggi costituzionali sono state modificate da due leggi costituzionali nel 2000 e 2001. Nel dicembre del 2001 é stata inoltre approvata la legge ordinaria (a maggioranza semplice), la 459 che disciplina l’esercizio del diritto di voto all’estero ma senza la distribuzione dei seggi elettorali assegnate alla circoscrizione estera.
A ciò ha fatto seguito un presunto emendamento del Governo per posticipare il voto all'estero al 2011. Per Baccini, a detta delle agenzie stampa, “l’Italia non è ancora pronta al voto degli italiani all’estero”, ma il Ministro per gli Italiani nel Mondo, Mirko Tremaglia conferma “al cento per cento e, vorrei dire, al mille per cento, non vi è alcuna posizione di Governo in adesione a questo tipo di affermazione”.
Dura presa di posizione dei Responsabili per gli Italiani nel Mondo, Franco Danieli (Dl), Gianni Pittella (Ds), Giovanni Crema  (Sdi) che hanno respinto la “proposta avanzata dalla maggioranza di governo di cancellare il voto per gli italiani all'estero attraverso un emendamento da presentare al provvedimento in discussione al Senato sulla questione dei seggi vacanti”.
Per la cronaca, i seggi da allocare all’estero sono stati giá ricavati dai seggi in Italia per il proporzionale, senza intaccare quelli che verranno vinti con il maggioritario.
Resta il fatto che, secondo l’avvocato di New York Alberto Quartaroli, le normative costituzionali degli articoli 48, 56 e 57 “sono norme programmatiche e non precettive”, ció significa che non hanno efficacia diretto nell’ordinamento giuridico, bensì enunciano un principio che dovrà poi essere attuato da una legge ordinario. In mancanza di legge, la norma costituzionale non ha attuazione immediata e quindi, senza la previsione legislativa dell’assegnazione dei seggi, non si potranno eleggere i candidati all’estero”.
D’altro canto é possibile che, secondo un’analisi fatta dall’avvocato romano Maurizio Cerchiara, anche le norme programmatiche debbano avere attuazione o per lo meno obbligare il legislatore a renderle precettive con legge ordinaria.
Infatti, il legislatore, “pur limitandosi semplicemente a non applicarla, la applica in senso opposto”, e quindi diventa anti-costituzionale. I rimedi per poter ovviare a questo comportamento anticostituzionale del legislatore é “il potere di scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica, quale tutore della Costituzione”.
Si fa notare pure che “ci sono norme la cui applicazione é semplice, altre, invece…contengono dei valori generali la cui applicazione é più complessa e deve essere messa in rapporto con altri principi costituzionali…[e] a causa di questa tesi delle norme programmatiche, parecchie norme costituzionali sono morte”.
L’autore, però, chiarisce che “tutte le norme costituzionali dovrebbero essere ritenute vincolanti e precettive …[e] il concetto di norma programmatica stride con tale visione, perché parte dal presupposto che una norma non possa essere applicata perché ha bisogno di qualcos’altro che già da sé non possiede”.
Un altro elemento di incostituzionalità é che, secondo l’autore, “l’inapplicazione di una norma [ad esempio quello di posticipare il diritto del voto all’estero –– diritto garantito da una Costituzione al cui centro colloca la persona umana, i cui diritti sono, prima ancora che della società e dello Stato,
dell’uomo stesso] non può provenire dal bilanciamento con una norma di rango inferiore, deve essere almeno di pari livello”.