Voto all’estero:
ritardo incostituzionale
Ciampi potrebbe sciogliere le Camere
di Dom Serafini
La scossa sismica é stata annunciata da Mario Baccini, ministro
della Funzione Pubblica per conto dell’UDC quando ha chiesto in
un’intervista perché in Italia non ci si può candidare per il
voto all’estero. A parte la considerazione che in Italia ci sono a
disposizione 618 seggi alla Camera e 307 al Senato, contro i 12 e 8
rispettivamente per l’estero; per i 3,5 milioni di elettori
italiani all’estero (il 7% degli italiani totali), i seggi
dovrebbero essere 44 alla Camera e 22 al Senato.
La scossa é arrivata quando la Commissione Affari Costituzionali
del Senato si é mostrata perplessa sull’applicazione delle
normative costituzionali (articoli 48, 56 e 57) approvate in
entrambi i rami del Parlamento quasi all’unanimità. Queste tre
leggi costituzionali sono state modificate da due leggi
costituzionali nel 2000 e 2001. Nel dicembre del 2001 é stata
inoltre approvata la legge ordinaria (a maggioranza semplice), la
459 che disciplina l’esercizio del diritto di voto all’estero ma
senza la distribuzione dei seggi elettorali assegnate alla circoscrizione
estera.
A ciò ha fatto seguito un presunto emendamento del Governo per
posticipare il voto all'estero al 2011. Per Baccini, a detta delle
agenzie stampa, “l’Italia non è ancora pronta al voto degli
italiani all’estero”, ma il Ministro per gli Italiani nel Mondo,
Mirko Tremaglia conferma “al cento per cento e, vorrei dire, al
mille per cento, non vi è alcuna posizione di Governo in adesione a
questo tipo di affermazione”.
Dura presa di posizione dei Responsabili per gli Italiani nel Mondo,
Franco Danieli (Dl), Gianni Pittella (Ds), Giovanni Crema (Sdi)
che hanno respinto la “proposta avanzata dalla maggioranza di
governo di cancellare il voto per gli italiani all'estero attraverso
un emendamento da presentare al provvedimento in discussione al
Senato sulla questione dei seggi vacanti”.
Per la cronaca, i seggi da allocare all’estero sono stati giá
ricavati dai seggi in Italia per il proporzionale, senza intaccare
quelli che verranno vinti con il maggioritario.
Resta il fatto che, secondo l’avvocato di New York Alberto
Quartaroli, le normative costituzionali degli articoli 48, 56 e 57
“sono norme programmatiche e non precettive”, ció significa che
non hanno efficacia diretto nell’ordinamento giuridico, bensì
enunciano un principio che dovrà poi essere attuato da una legge
ordinario. In mancanza di legge, la norma costituzionale non ha
attuazione immediata e quindi, senza la previsione legislativa
dell’assegnazione dei seggi, non si potranno eleggere i candidati
all’estero”.
D’altro canto é possibile che, secondo un’analisi fatta
dall’avvocato romano Maurizio Cerchiara, anche le norme
programmatiche debbano avere attuazione o per lo meno obbligare il
legislatore a renderle precettive con legge ordinaria.
Infatti, il legislatore, “pur limitandosi semplicemente a non
applicarla, la applica in senso opposto”, e quindi diventa
anti-costituzionale. I rimedi per poter ovviare a questo
comportamento anticostituzionale del legislatore é “il potere di
scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica,
quale tutore della Costituzione”.
Si fa notare pure che “ci sono norme la cui applicazione é
semplice, altre, invece…contengono dei valori generali la cui
applicazione é più complessa e deve essere messa in rapporto con
altri principi costituzionali…[e] a causa di questa tesi delle
norme programmatiche, parecchie norme costituzionali sono morte”.
L’autore, però, chiarisce che “tutte le norme costituzionali
dovrebbero essere ritenute vincolanti e precettive …[e] il
concetto di norma programmatica stride con tale visione, perché
parte dal presupposto che una norma non possa essere applicata perché
ha bisogno di qualcos’altro che già da sé non possiede”.
Un altro elemento di incostituzionalità é che, secondo l’autore,
“l’inapplicazione di una norma [ad esempio quello di posticipare
il diritto del voto all’estero –– diritto garantito da una
Costituzione al cui centro colloca la persona umana, i cui diritti
sono, prima ancora che della società e dello Stato,
dell’uomo stesso] non può provenire dal bilanciamento con una
norma di rango inferiore, deve essere almeno di pari livello”.
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